Questo accade soprattutto quando si cristallizzano accordi preliminari, che preludono transazioni più complesse e ciò può verificarsi, a titolo esemplificativo, per stabilire il comportamento precontrattuale delle parti, per determinare le spese da sostenere, per motivare la prosecuzione di un negoziato economicamente e strutturalmente impegnativo, per distinguere in una trattativa le questioni decise da quelle da deliberare, per documentare un'intesa raggiunta, lasciando precisati aspetti più marginali da trattare in futuro e per avere prova documentale, da utilizzare eventualmente in giudizio.
Le lettere di intenti si inquadrano, pertanto, nel contesto dei contratti a formazione progressiva o successiva, la cui caratteristica è una forte incertezza per insufficiente regolamentazione, in formalità e velocità nelle relazioni commerciali. Sono estremamente utili, pertanto, in quella casistica di contratti che non sono istantanei, basati su un semplice meccanismo di proposta e di accettazione, ma risentono della necessità di una lunga e difficile trattativa.
La valenza giuridica di questi "writings in confirination" è controversa non quando permettano di ridurre per iscritto accordi definiti, ma quando contengano punti di discussione da sviluppare.
Nell'ordinamento italiano queste lettere dovranno essere necessariamente riconosciute come proposte contrattuali modificative di negoziazioni precedenti, diversamente dagli Stati Uniti e dalla Germania ove, qualora non vi sia rifiuto entro un termine ragionevole e un sostanziale mutamento dei termini dell'accordo precedente, diventano parte del contratto. qui che le lettere di intenti, soprattutto nelle negoziazioni tra imprenditori di diversi paesi, rappresentano il documento — radiografia della conduzione delle trattative, dello stato delle parti, dei problemi risolti e da risolvere, delle clausole che limitano il rischio di recesso: in definitiva sono uno degli strumenti di tutela nella corretta e veloce gestione degli affari. Questi accordi aiutano, pertanto, le imprese che stanno valutando un impegno economico importante e hanno la necessità di ridurre per iscritto, nel modo più dettagliato possibile, le clausole relative alla fase precontrattuale.
Nei contenuti minimi è necessario vi sia la parte delle imprese contraenti, la dichiarazione delle motivazioni di inizio trattativa, gli accordi già siglati, la precisazione dell'insorgenza di diritti e obblighi solo a raggiungimento di accordo finale, il termine e le elencazioni delle motivazioni che potrebbero far sospendere la trattativa e l'obbligo di riservatezza.
C&P – GIUSTIZIA
Anno IV – n°10 – Ottobre 2010
Quali sono i casi più complessi in questo senso? «Un occhio di riguardo è riservato alle coppie conviventi, che spesso si trovano ad affrontare vertenze per l'affidamento e mantenimento dei loro figli, in una situazione di incertezza legislativa dovuta alla mancanza di una regolamentazione dei rapporti. Un'attenzione particolare è altresì rivolta alle coppie che desiderano chiedere la nullità del matrimonio davanti al Tribunale Ecclesiastico e la Rota: avvocati qualificati collegati, allo studio, sono disponibili a fornire l'assistenza necessaria».
Quali sono le peculiarità dello Studio Legale Francesca Alberti? «Lo studio conta su di un'efficiente rete di domiciliatari che consente di seguire celermente e con costi contenuti le pratiche fuori dal tribunale di Verona. Per ottimizzare il servizio, ho organizzato una rete di colleghi in Italia e all'estero, principalmente in Inghilterra, Francia e Germania. Siamo inoltre disponibili a rendere pareri e consulenze legali, nonché altri servizi, anche attraverso il sito internet www.avvo-catoalberti.com, che permette all'utente un contatto a distanza, rendendo più snello lo svolgimento dell'attività. La clientela trova nel nostro studio uno spazio tranquillo e accogliente, con personale qualificato a disposizione per fornire risposte esaurienti in tempi brevi».
UOMINI DI LEGGE – Dossier Veneto 2008